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Decreto Legislativo 28/2011

Il 1 Gennaio 2018 . dopo diverse proroghe, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 28/2011 che recepisce la direttiva 2009/28/CE . L’Importanza di questa normativa è quella di definire chiaramente tutti gli aspetti che riguardano l’installazione e la manutenzione degli impianti a energie rinnovabili, biomassa compresa. Detta così sembrerebbe non riguardarci da vicino, ma se diamo alla parola BIOMASSA il significato PELLET, LEGNA, CIPPATO tutto cambia. Nello specifico, questa normativa Europea (e sottolineo Europea) All’art. 15 comma 1 definisce i criteri per qualificare un installatore, al comma 2 ed all’allegato 4 definisce i criteri che devono rispettare i corsi che obbligatoriamente gli installatori devono seguire . Tutti gli impianti, siano essi di nuova realizzazione e siano essi impianti già esistenti, e porzione di essi devono essere certificati dal costruttore nei singoli elementi e dall’installatore nella loro posa. Se consideriamo l’insieme di generatore di calore ( stufa, caminetto, caldaia) e canna fumaria ( sia essa INOX o refrattario), ecco che abbiamo un impianto di produzione di calore. Riassumendo il tutto risulta chiaro che ogni impianto di produzione di calore che non soddisfi quanto sopra è da ritenersi non a norma.A parte le sanzioni previste dall’art. 44 che prevedono sempre e comunque la rimozione della parte di impianto non a norma nonchè una multa proporzionale alla potenza nominale “abusiva”, dal punto di vista legale bisogna dire che, in caso di sinistro, nessuna compagnia assicuratrice sarà obbligata a dare un indennizzo per i danni causati in quanto qualunque assicurazione copre solo ciò che è legale.Fa parte della responsabilità di ognuno di noi, quindi, mettere in pratica quanto sopra detto. Se qualcuno ritenesse di aver bisogno di un sopralluogo per verificare le lacune del proprio impianto, siamo a disposizione.